Art.1 Classificazione delle aziende.
L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario
regionale (SSR).
Al gruppo A appartengono:
I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del D.L.vo 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L.vo 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.vo 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le
aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l’elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell’ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.
III) le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Un
discorso a parte andrà fatto per le aziende con un lavoratore per quanto riguarda l’obbligo dei corsi di formazione.
Una tale classificazione porta le aziende suddivise in più unità produttive a poter classificare in maniera differente (e dunque a darsi differenti organizzazioni nella gestione del pronto soccorso) le singole unità produttive. Riteniamo
che risulti assimilabile ad unità produttiva ogni sede dell’azienda con diversa ubicazione territoriale.e (una scheda indicativa è riportata all’allegato 2).La comunicazione dovrà essere inoltrata tramite
un’apposita autocertificazione (un esempio è quello riportato nell’allegato n.3). Le diverse regioni potranno indicare dove inviare l’autocertificazione (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Centrale del 118 territorialmente competente), l’importante è che le informazioni riportate non risultino un mero esercizio di raccolta cartacea, ma servano nel caso di intervento, a rispondere correttamente e tempestivamente all’emergenza.
Pertanto nel caso di necessità (nuovi rischi, utilizzo di nuove sostanze chimiche, …) le schede dovranno essere opportunamente riformulate.
Rimane di fondamentale importanza che i datori di lavoro non si limitino alla compilazione di questa autocertificazione ma realizzino, nell’ambito della valutazione dei rischi, un protocollo interno che indichi compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve tenere al verificarsi di una situazione di emergenza all’interno dell’azienda. Questo protocollo dovrà per buona prassi integrare il piano aziendale di emergenza.
L’organizzazione delle azioni necessarie, la definizione di procedure di comportamento costituiscono gli aspetti più
rilevanti da affrontare e risolvere per garantire un intervento efficace. Come per tutte le misure, si dovrà in sostanza innanzi tutto prevedere il "chi", il "cosa", il "come" dell’azione di gestione del danno conseguente a eventi infortunistici comportanti traumatismi, intossicazioni, altre lesioni acute. Le misure procedurali necessarie e descritte nel protocollo sono pertanto il programma di gestione dei rischi previsto dal D.L.vo 626/94 e sono formulate all’interno del più generale capitolo che riguarda la gestione delle emergenze. La valutazione del rischio, effettuata ai sensi dell’art.4 del metodologico per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.
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